Art. 61
Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia
riparativa
1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale
dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di
programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali
delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini
si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.
2. La Conferenza nazionale e' presieduta dal Ministro della
giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante
per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato
per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della
Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza
tecnico-scientifica.
3. La Conferenza nazionale e' convocata annualmente dal Ministro
della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante
videoconferenza.
4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della
giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento
dal Ministro della giustizia.
5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra personalita' di riconosciuta
competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa,
tenuto conto della necessita' di assicurare una equilibrata
rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari.
L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo
per un ulteriore biennio.
6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.