Art. 61 Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa 1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. 2. La Conferenza nazionale e' presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. 3. La Conferenza nazionale e' convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. 4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia. 5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessita' di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore biennio. 6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.