Art. 61 
 
Coordinamento dei servizi e Conferenza  nazionale  per  la  giustizia
                             riparativa 
 
  1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale
dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le  funzioni  di
programmazione delle risorse,  di  proposta  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali  fini
si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. 
  2.  La  Conferenza  nazionale  e'  presieduta  dal  Ministro  della
giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante
per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un  suo  delegato
per   ciascuna    Regione    o    Provincia    autonoma,    designato
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante  della
Cassa  delle  ammende  e  sei  esperti  con  funzioni  di  consulenza
tecnico-scientifica. 
  3. La Conferenza nazionale e' convocata  annualmente  dal  Ministro
della  giustizia  o  da  un  suo  delegato  e  si   svolge   mediante
videoconferenza. 
  4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della
giustizia riparativa in Italia, che viene  presentata  al  Parlamento
dal Ministro della giustizia. 
  5. Gli esperti di cui al comma 2  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro   della   giustizia,   di   concerto   con    il    Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra  personalita'  di  riconosciuta
competenza ed  esperienza  nell'ambito  della  giustizia  riparativa,
tenuto  conto  della  necessita'  di   assicurare   una   equilibrata
rappresentanza  di  mediatori  esperti  e  di  docenti  universitari.
L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo
per un ulteriore biennio. 
  6. All'attuazione delle attivita' di cui al  presente  articolo  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
non  da'  diritto  a  compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.