Art. 62
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei
servizi per la giustizia riparativa, in conformita' ai principi e
alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.
Note all'art. 62:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si vedano le
note alle premesse del presente decreto.