Art. 62 
 
                Livelli essenziali delle prestazioni 
 
  1. Mediante  intesa  assunta  nella  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i livelli  essenziali  e  uniformi  delle  prestazioni  dei
servizi per la giustizia riparativa, in  conformita'  ai  principi  e
alle garanzie  stabiliti  dal  presente  decreto,  nel  limite  delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 67, comma 1. 
 
          Note all'art. 62: 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si  vedano  le
          note alle premesse del presente decreto.