Articolo 136. 
 
                         Difesa e sicurezza. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza,  ad  eccezione  dei
contratti: 
  a)  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  b) ai quali non si applica neanche il decreto  legislativo  n.  208
del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 
  2. L'applicazione del codice  e'  in  ogni  caso  esclusa  per  gli
appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la  tutela
degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa  essere
garantita mediante misure  idonee  e  volte  anche  a  proteggere  la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici
rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 
  3. All'aggiudicazione di concessioni nei  settori  della  difesa  e
della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208  del  2011,  si
applica il Libro IV del codice fatta  eccezione  per  le  concessioni
relative alle ipotesi alle quali non si applica  neanche  il  decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo  6  del  medesimo
decreto. 
  4. Per i contratti di cui al  presente  articolo  nonche'  per  gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di  accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo  delle  truppe  e  dei  reparti  del  Genio
militare per i quali non si applicano i  limiti  di  importo  di  cui
all'articolo 14, si  applica  l'allegato  II.20.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.20  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  adottato  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione di idonea garanzia.