(Accordo - Art. 129)
                            ARTICOLO 129 
 
Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali  o
                             esclusivi, 
 
compresi i monopoli riconosciuti 
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una  parte  o
uno Stato del CARIFORUM  firmatario  riconosca  o  mantenga  monopoli
pubblici o privati conformemente alla propria legislazione. 
2. Per quanto concerne le imprese pubbliche e  le  imprese  cui  sono
stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le parti e gli Stati
del CARIFORUM firmatari garantiscono che, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente  accordo,  non  vengano  adottate  ne'
mantenute in vigore misure atte a falsare gli scambi  di  beni  o  di
servizi tra le parti in misura contraria agli interessi  delle  parti
medesime, e che dette imprese siano soggette alle norme in materia di
concorrenza se e in quanto l'applicazione di tali norme non ostacoli,
de jure o de facto, lo svolgimento  dei  compiti  specifici  ad  esse
assegnati. 
3. In deroga al paragrafo 2,  le  parti  convengono  che  le  imprese
pubbliche degli Stati del CARIFORUM firmatari, ove soggette  a  norme
settoriali specifiche previste dal quadro di regolamentazione ad esse
applicabile, non siano vincolate ne' disciplinate dal presente . 
4. Le parti e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  procedono,  fatti
salvi gli obblighi che ad essi incombono in forza  dell'accordo  OMC,
al progressivo riordino degli eventuali monopoli nazionali di  natura
o carattere commerciale, in modo da garantire che, entro la fine  del
quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, sia  esclusa
qualsiasi discriminazione - relativamente alle condizioni di  vendita
e di acquisto - tra le merci e i servizi originari della parte  CE  e
quelli originari degli Stati del CARIFORUM o tra  i  cittadini  degli
Stati membri dell'Unione europea e quelli degli Stati del  CARIFORUM,
salvo laddove tale discriminazione sia intrinseca  all'esistenza  del
monopolio di cui trattasi. 
5. Il comitato CARIFORUM-CE per il  commercio  e  lo  sviluppo  viene
informato in merito all'approvazione delle norme settoriali di cui al
paragrafo 3 e alle misure adottate in attuazione del paragrafo 4.