(Trattato-art. 127)
 
                              Art. 127 
 
 
  Il numero degli alunni ammessi  a  seguire  i  corsi  delle  scuole
militari sara' rigorosamente proporzionato alle vacanze  da  colmare,
nei quadri degli ufficiali. Gli alunni e i quadri  saranno  computati
negli effettivi stabiliti all'articolo, 120 di questa sezione. 
 
  Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sara' soppressa.