(Regolamento-art. 175)
 
                              Art. 175. 
 
 
  Agli effetti dell'art. 47 della legge gli agenti della  riscossione
e tutti coloro i quali riscuotono e  maneggiano  danari  dello  Stato
sono  sottoposti  anche  all'autorita'  del  direttore  generale  del
tesoro. 
 
  Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze, rappresenta  in
giudizio lo Stato contro i detentori del  pubblico  denaro,  non  che
contro i debitori verso lo Stato per somme accertate, liquide e  giu'
scadute a loro carico.