(Regolamento-art. 176)
 
                              Art. 176. 
 
 
  La direzione generale  del  tesoro  provvede  alla  gestione  degli
stralci delle cessate amministrazioni degli antichi  Stati;  tiene  i
conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie  dello
Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformita'  degli
ordini e degli incarichi ricevuti dal  ministro  delle  finanze,  gli
atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il  riscatto  e  il
rimborso delle rendite consolidate e dei  debiti  redimibili,  e  per
ogni altra operazione finanziaria. 
 
  Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina cartevalori. 
 
  Provvede  al  servizio  dei  buoni  ordinari  del   tesoro,   delle
anticipazioni dovute dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo
ed alle operazioni di banca occorrenti pel  servizio  del  tesoro,  e
tiene la gestione dei rimborsi e concorsi alle  pubbliche  spese,  da
qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato. 
 
  Il direttore generale del tesoro e' incaricato e responsabile della
gestione del portafoglio dello Stato. 
 
  Il direttore generale medesimo sovraintende  alla  circolazione  di
Stato e vigila su quella bancaria.