(Codice di procedura penale-art. 219)
 
                              Art. 219 
 
                (Funzioni della polizia giudiziaria) 
 
  La polizia giudiziaria deve anche di  propria  iniziativa  prendere
notizia  dei  reati,  impedire  che  vengano  portati  a  conseguenze
ulteriori; assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e  raccogliere
quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.