(Codice di procedura penale-art. 220)
 
                              Art. 220 
 
             (Subordinazione della polizia giudiziaria) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti di  polizia  giudiziaria  esercitano  le
loro  attribuzioni  sotto  la  direzione  e   alla   dipendenza   del
procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore  del
Re, osservate le  disposizioni  che  nei  rispettivi  ordinamenti  ne
regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica. 
 
  Devono anche eseguire gli  ordini  del  giudice  istruttore  e  del
pretore.