Art. 220 (Subordinazione della polizia giudiziaria) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione e alla dipendenza del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore del Re, osservate le disposizioni che nei rispettivi ordinamenti ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica. Devono anche eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.