(Codice di procedura penale-art. 221)
 
                              Art. 221 
 
      (Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria) 
 
  Salve le disposizioni  delle  leggi  speciali,  sono  ufficiali  di
polizia giudiziaria: 
 
  1° i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli  ordinamenti  di
polizia riconoscono tale qualita'; 
 
  2° gli ufficiali e i sottufficiali dei Reali  carabinieri  e  degli
agenti di pubblica sicurezza; i graduati del Corpo  degli  agenti  di
custodia; gli ufficiali e i  sottufficiali  della  Regia  guardia  di
finanza; gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale, secondo le norme che ne regolano il servizio; 
 
  3° il podesta' nei Comuni ove non e' alcuno dei predetti  ufficiali
di polizia giudiziaria. 
 
  Sono agenti di polizia giudiziaria i Reali carabinieri, gli  agenti
di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie di finanza,
i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale  secondo
le norme che ne regolano il servizio, le guardie  delle  Provincie  e
dei Comuni. 
 
  Sono ufficiali od agenti di polizia  giudiziaria,  nei  limiti  del
servizio a cui sono destinate  e  secondo  le  attribuzioni  ad  esse
conferite dalle leggi e  dai  regolamenti,  tutte  le  altre  persone
incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.