Art. 222 (Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorita' competente, salvo quanto e' disposto nell'articolo 238. Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e' fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.