(Codice di procedura penale-art. 222)
 
                              Art. 222 
 
   (Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro
iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato  a  norma  degli
articoli 235 e 236, e negli altri casi  vi  procedono  per  ordine  o
mandato  dell'Autorita'  competente,   salvo   quanto   e'   disposto
nell'articolo 238. 
 
  Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo  e  le  tracce
del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato
prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e'  fondato
motivo di temere che frattanto  le  cose  o  le  tracce  predette  si
alterino o si  disperdano,  procedono  ai  necessari  accertamenti  e
sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le
norme sull'istruzione formale.