(Codice di procedura penale-art. 223)
 
                              Art. 223 
 
                (Ausiliari della polizia giudiziaria) 
 
  Agli  accertamenti,   ai   rilievi   segnaletici,   descrittivi   o
fotografici e ad ogni altra operazione  tecnica  relativa  alle  loro
funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente
o anche quando e' necessario per mezzo  di  persone  idonee  da  essi
richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria.  Gli  atti
compiuti da tali persone in concorso con  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o  ad
esso allegati. 
 
  Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono  farsi
assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.