Art. 223 (Ausiliari della polizia giudiziaria) Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando e' necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati. Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.