(Codice di procedura penale-art. 224)
 
                              Art. 224 
 
               (Perquisizioni di polizia giudiziaria) 
 
  Nella flagranza del reato o nel caso d'evasione, gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria possono procedere  anche  in  tempo  di  notte  a
perquisizione personale o  domiciliare  in  qualsiasi  luogo  abbiano
fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato
o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che  possano
essere cancellate o disperse. In tali atti osservano  per  quanto  e'
possibile le norme sull'istruzione formale.