Art. 224 (Perquisizioni di polizia giudiziaria) Nella flagranza del reato o nel caso d'evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali atti osservano per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.