(Codice di procedura penale-art. 225)
 
                              Art. 225 
 
                       (Sommarie informazioni) 
 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza e quando
vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato o di  conservarne  le
tracce, possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a
sommarie  informazioni  testimoniali   e   ai   necessari   atti   di
ricognizione,  ispezione  o  confronto,  osservate  per   quanto   e'
possibile  le  norme  sull'istruzione  formale,  senza  deferire   il
giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti.