Art. 225 (Sommarie informazioni) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza e quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione o confronto, osservate per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti.