(Codice di procedura penale-art. 226)
 
                              Art. 226 
 
(Sequestro di carte sigillate; facolta' relative alla corrispondenza) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria,  nel  procedere
alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti
chiuse, ma debbono  trasmetterle  intatte  all'Autorita'  giudiziaria
competente. Se hanno fondato  motivo  di  ritenere  che  in  esse  si
contengano elementi utili per lo svolgimento  delle  operazioni  loro
commesse, devono ricorrere immediatamente  all'Autorita'  giudiziaria
piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare
gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte. 
 
  Quando e' ammesso dalla legge  il  sequestro  di  lettere,  pieghi,
pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici  delle
poste o dei telegrafi ed e'  urgente  procedervi,  gli  ufficiali  di
polizia  giudiziaria  ne  fanno  immediato   rapporto   all'Autorita'
giudiziaria, e possono ordinare a chi  e'  preposto  al  servizio  di
trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale. 
 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio,
possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di  pubblico
servizio per  trasmettere,  intercettare  o  impedire  comunicazioni,
prenderne cognizione o assumere altre informazioni.