Art. 226 (Sequestro di carte sigillate; facolta' relative alla corrispondenza) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse, devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte. Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorita' giudiziaria, e possono ordinare a chi e' preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni, prenderne cognizione o assumere altre informazioni.