(Codice di procedura penale-art. 227)
 
                              Art. 227 
 
   (Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria) 
 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni,
devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al  pretore
gli atti compilati e le cose sequestrate. 
 
  Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria  competente  ogni
notizia che loro successivamente perviene  e  compiere  in  qualsiasi
momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.