Art. 227 (Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate. Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.