Art. 228 (Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale) Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo e, se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona, facendone in ogni caso rapporto al procuratore del Re o al pretore.