(Codice di procedura penale-art. 228)
 
                              Art. 228 
 
(Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per  la  tutela  della
                         liberta' personale) 
 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali  abbiano  notizia  che
alcuno sia illegittimamente privato della liberta'  personale  devono
trasferirsi senza ritardo nel luogo e, se non e' dimostrato un motivo
legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta  o
sequestrata. 
 
  Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo  consegnano
a chi esercita su lui la patria potesta' o  la  tutela  o  provvedono
altrimenti alla sicura protezione della persona,  facendone  in  ogni
caso rapporto al procuratore del Re o al pretore.