(Codice di procedura penale-art. 229)
 
                              Art. 229 
 
(Sanzioni  disciplinari  per  gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
                            giudiziaria) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria,  che  violano
disposizioni di legge per le quali  non  e'  stabilita  una  sanzione
speciale  o  che  ricusano  o  ritardano  l'esecuzione  d'un   ordine
dell'Autorita' giudiziaria ovvero lo eseguono  soltanto  in  parte  o
negligentemente, sono puniti con la censura, alla quale  puo'  essere
aggiunta la condanna al pagamento di una somma da lire cinquecento  a
mille  a  favore  della  Cassa  delle  ammende,   senza   pregiudizio
dell'azione penale se ne e' il caso. 
 
  Le predette sanzioni si applicano dal procuratore  generale  presso
la corte d'appello, sentito il trasgressore  nelle  sue  discolpe,  e
sono  comunicate   per   l'esecuzione   all'Autorita'   dalla   quale
l'ufficiale od agente gerarchicamente dipende.