Art. 229 (Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge per le quali non e' stabilita una sanzione speciale o che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'Autorita' giudiziaria ovvero lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono puniti con la censura, alla quale puo' essere aggiunta la condanna al pagamento di una somma da lire cinquecento a mille a favore della Cassa delle ammende, senza pregiudizio dell'azione penale se ne e' il caso. Le predette sanzioni si applicano dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per l'esecuzione all'Autorita' dalla quale l'ufficiale od agente gerarchicamente dipende.