(Codice di procedura penale-art. 230)
 
                              Art. 230 
 
                        (Obbligo del segreto) 
 
  Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  le  altre
persone  che  compiono  o  concorrono  a  compiere  atti  di  polizia
giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico  ufficio  o
servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che  riguarda  gli
atti medesimi e i loro risultati.