Art. 230 (Obbligo del segreto) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati.