Art. 164. (Art. 166 T. U. 1926). Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato. Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente. La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.