(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 164)
 
                              Art. 164. 
 
                       (Art. 166 T. U. 1926). 
 
  Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia
al prefetto, per l'ammonizione,  gli  oziosi,  i  vagabondi  abituali
validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di
vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla
pubblica voce come  pericolose  socialmente  o  per  gli  ordinamenti
politici dello Stato. 
 
  Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per  delitti
di cui all'articolo seguente. 
 
  La denunzia puo' essere  preceduta  da  una  diffida  alle  persone
suindicate, da parte del questore.