(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 165)
 
                              Art. 165. 
 
                       (Art. 167 T. U. 1926). 
 
  E' diffamata la persona la quale e' designata dalla  voce  pubblica
come abitualmente colpevole: 
 
  1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine
pubblico  e  di  minaccia,  violenza  o  resistenza   alla   pubblica
autorita'; 
 
  2° del delitto di strage; 
 
  3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento  di  sostanze
stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti; 
 
  4° dei delitti di  falsita'  in  monete  e  in  carte  di  pubblico
credito; 
 
  5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o
di minori, di istigazione alla prostituzione  o  favoreggiamento,  di
corruzione di minorenni; 
 
  6° dei delitti contro la  integrita'  e  la  sanita'  della  stirpe
commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ; 
 
  7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale
; 
 
  8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a
scopo di estorsione  o  rapina,  truffa,  circonvenzione  di  persone
incapaci, usura ; 
 
  9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; 
 
  quando per tali reati sia stata sottoposta  a  precedimento  penale
terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.