Art. 165. (Art. 167 T. U. 1926). E' diffamata la persona la quale e' designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita'; 2° del delitto di strage; 3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti; 4° dei delitti di falsita' in monete e in carte di pubblico credito; 5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 6° dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ; 7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ; 8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ; 9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.