(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 166)
 
                              Art. 166. 
 
                    (Art. 168 e 176 T. U. 1926). 
 
  L'ammonizione ha la durata di due anni ed  e'  pronunciata  da  una
Commissione provinciale composta dal prefetto,  dal  procuratore  del
Re, dal questore, dal comandante l'Arma dei carabinieri  Reali  nella
Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale, designato dal Coniando di zona competente. 
 
  La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto.