Art. 166. (Art. 168 e 176 T. U. 1926). L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata da una Commissione provinciale composta dal prefetto, dal procuratore del Re, dal questore, dal comandante l'Arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Coniando di zona competente. La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto.