Art. 169. (Art. 171 T. U. 1926). Se il denunciato e' presente al procedimento e contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa. La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato e all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza. In qualunque stadio del procedimento, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo', citato il denunciato, pronunciare in merito.