(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 169)
 
                              Art. 169. 
 
                       (Art. 171 T. U. 1926). 
 
  Se  il  denunciato  e'  presente  al  procedimento  e  contesta  il
fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare  le  prove  a  sua
difesa. 
 
  La  Commissione,  proceduto  all'interrogatorio  del  denunciato  e
all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza. 
 
  In  qualunque  stadio  del  procedimento,  la  Commissione,  quando
ritenga di avere elementi sufficienti, puo',  citato  il  denunciato,
pronunciare in merito.