Art. 118. (Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve: a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, puo' essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facolta' di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse gia' indubbiamente accertata. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facolta' o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.