(Testo unico-art. 118)
                              Art. 118. 
 
(Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art.  10,
comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n.  2135  -  Art.  7,  R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi  1°  e  3°,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Per  conseguire  l'abilitazione  alla   libera   docenza   in   una
determinata materia il candidato deve: 
  a) possedere una laurea o un diploma ottenuti  presso  un  Istituto
d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice  la
Commissione di cui all'articolo  seguente,  puo'  essere  ammesso  al
giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto
di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; 
  b) fornire con titoli,  integrati  da  una  conferenza  sui  titoli
stessi, da prove didattiche ed eventualmente da  prova  sperimentali,
la dimostrazione del suo valore scientifico e  della  sua  attitudine
didattica rispetto  alla  materia  che  si  propone  d'insegnare.  La
Commissione ha  facolta'  di  dispensare  dalle  prove  didattiche  e
sperimentali  quei  candidati  la  cui  attitudine  giudicasse   gia'
indubbiamente accertata. 
  L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la  durata
di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere  definitivamente
confermata su  deliberazione  della  Facolta'  o,  Scuola,  che  deve
accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero
docente durante il quinquennio. 
  Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo'  essere
prorogato nel caso di mancato esercizio  per  legittimo  impedimento,
secondo  norme  che   sono   stabilite   nel   regolamento   generale
universitario.