(Testo unico-art. 119)
                              Art. 119. 
 
(Art. 40, R. decreto 30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  12,  R.
decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R.  decreto-legge
4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°,  R.  decreto-legge  27
ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3  luglio  1930,  n.
                               1176). 
 
  Il giudizio di merito sui candidati  e'  dato  da  una  Commissione
unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del
Consiglio superiore  dell'educazione  nazionale  e  composta  di  tre
professori o cultori della materia o di materia affine. 
  Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio  superiore  designa
due commissari supplenti che sono chiamati,  secondo  l'ordine  della
designazione, a sostituire coloro che  per  giustificati  motivi  non
possono partecipare alle adunanze della Commissione. 
  Se le conclusioni della  Commissione  favorevoli  alla  concessione
dell'abilitazione siano prese a  semplice  maggioranza,  il  Ministro
rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo. 
  Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni  o  dal  Consiglio
superiore non e' ammesso ricorso nel merito. 
  I membri delle Commissioni durano  in  ufficio  un  biennio  e  non
possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio. 
  Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo
che  e'  stabilito  con  ordinanza  ministeriale.  Per  le  spese  di
funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare
un contributo  nella  misura  e  secondo  le  modalita'  che  saranno
stabilite nel regolamento generale universitario.