Art. 120. (Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). La libera docenza puo' essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti superiori. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui e' chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.