(Testo unico-art. 120)
                              Art. 120. 
 
(Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli  7  e
            8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  La libera docenza puo' essere concessa  per  qualsiasi  disciplina,
anche   se   non   vi   corrisponda   un    insegnamento    ufficiale
nell'ordinamento  didattico  delle  Universita'  e   degli   Istituti
superiori. 
  In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima
di  proporre  la   Commissione   giudicatrice,   delibera   se,   per
l'importanza e  l'autonomia  scientifica  della  materia  in  cui  e'
chiesta la libera docenza,  si  possa  iniziare  la  procedura  sulla
domanda presentata.