(Testo unico-art. 121)
                              Art. 121. 
 
(Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10,  comma
1°,  R.  decreto-legge  27  ottobre  1927,  n.  2135  -  Art.  7,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  L'abilitazione  alla  libera  docenza  puo'  essere  concessa   dal
Ministro a coloro che sono  riusciti  in  una  terza  di  concorso  a
cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.