(Testo unico-art. 122)
                              Art. 122. 
 
(Art. 41, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma  1°,
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R.  decreto-legge
3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, ultimo comma, R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  Indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui agli  articoli
118 e 119, possono essere abilitate alla libera docenza  persone  che
siano venute in alta fama di  singolare  perizia  nella  materia  che
debbono insegnare. 
  L'abilitazione e' conferita con decreto  del  Ministro,  su  parere
conforme del Consiglio superiore  dell'educazione  nazionale,  ed  e'
definitiva.