Art. 156.
(Rilevanza della nullita').
Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme
di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla
legge.
Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto
lo scopo a cui e' destinato.