(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 157)
                              Art. 157. 
             (Rilevabilita' e sanatoria della nullita'). 
 
  Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza  di  parte,  se  la
legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. 
 
  Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito  puo'
opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del  requisito  stesso,
ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla
notizia di esso. 
 
  La nullita' non puo' essere opposta dalla  parte  che  vi  ha  dato
causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.