(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 160)
                              Art. 160. 
            (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 
 
  L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a  che  il
suo fallimento non e'  dichiarato,  puo'  proporre  ai  creditori  un
concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se: 
  1) e' iscritto nel registro delle imprese da almeno  un  biennio  o
almeno dall'inizio  dell'impresa,  se  questa  ha  avuto  una  minore
durata, ed ha tenuto una regolare contabilita' per la stessa durata; 
  2) nei cinque anni precedenti non e' stato dichiarato fallito o non
e' stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 
  3) non e' stato condannato per bancarotta o per delitto  contro  il
patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria  o  il
commercio. 
  La proposta di concordato deve rispondere  ad  una  delle  seguenti
condizioni: 
  1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare
almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero,  se
e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie
per il pagamento degli interessi legali sulle somme da  corrispondere
oltre i sei mesi; 
  2) che il debitore offra ai creditori per  il  pagamento  dei  suoi
debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio  alla
data della proposta di concordato, tranne quelli  indicati  dall'art.
46, sempreche'  la  valutazione  di  tali  beni  faccia  fondatamente
ritenere che i creditori  possano  essere  soddisfatti  almeno  nella
misura indicata al n. 1.