(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 161)
                              Art. 161. 
                      (Domanda di concordato). 
 
  La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo
e' proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo
in cui trovasi la sede principale dell'impresa. 
  Nella domanda  il  ricorrente  deve  esporre  le  cause  che  hanno
determinato  la  sua  insolvenza  e  le  ragioni  della  proposta  di
concordato. 
  Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture  contabili,
uno  stato  analitico  ed  estimativo  delle  attivita'  e   l'elenco
nominativo dei creditori. 
  Per la societa' la domanda deve essere approvata e  sottoscritta  a
norma dell'art. 152.