Art. 161. (Domanda di concordato). La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa. Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato. Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori. Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.