(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 162)
                              Art. 162. 
                  (Inammissibilita' della domanda). 
 
  Il  tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero  e  occorrendo  il
debitore, con decreto non soggetto a reclamo  dichiara  inammissibile
la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal  primo  comma
dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde
alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo. 
  In tali casi il tribunale  dichiara  d'ufficio  il  fallimento  del
debitore.