(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 163)
                              Art. 163. 
                    (Ammissione alla procedura). 
 
  Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non
soggetto  a  reclamo  dichiara  aperta  la  procedura  di  concordato
preventivo. Con lo stesso provvedimento: 
  1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
  2) ordina la convocazione dei creditori  non  oltre  trenta  giorni
dalla  data  del  provvedimento,  e  stabilisce  il  termine  per  la
comunicazione di questo ai creditori; 
  3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel  ruolo  degli
amministratori giudiziari, osservate le disposizioni  degli  articoli
27, 28 e 29; 
  4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale
il ricorrente deve depositare  nella  cancelleria  del  tribunale  la
somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 
  Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale  provvede  a
norma del secondo comma dell'articolo precedente.