Art. 163. (Ammissione alla procedura). Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.