(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 164)
                              Art. 164. 
                   (Decreti del giudice delegato). 
 
  I decreti del giudice delegato sono  soggetti  a  reclamo  a  norma
dell'art. 26. 
  Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non e'  soggetto  a
gravame.