(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 165)
                              Art. 165. 
                      (Commissario giudiziale). 
 
  Il commissario giudiziale  e',  per  quanto  attiene  all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
  Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,  37,  38  e
39.