(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 166)
                              Art. 166. 
                     (Pubblicita' del decreto). 
 
  Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione
alla porta  esterna  del  tribunale  e  comunicato  per  l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese. Esso  e'  inoltre  pubblicato
nel foglio degli  annunzi  legali  della  provincia  e  nei  giornali
eventualmente indicati dal tribunale. 
  Se il debitore possiede beni  immobili  o  altri  beni  soggetti  a
pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo  comma
dell'art. 88.