(Codice della navigazione-art. 213)
                              Art. 213. 
(Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
                       cinquanta tonnellate). 
 
  Le navi da diporto a  vela  di  stazza  lorda  non  superiore  alle
cinquanta  tonnellate  possono  essere  comandate  da  chi   ne   sia
proprietario, abbia compiuto i diciotto  anni  di  eta'  ed  ottenuta
l'abilitazione  al  comando,   secondo   le   norme   stabilite   dal
regolamento. 
 
  L'abilitazione al comando delle navi predette puo' essere  altresi'
rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro  per
le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprieta'  di
questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni. 
 
  Le persone abilitate al comando di una nave possono anche  prestare
la loro opera per la manovra della nave stessa. 
 
  L'abilitazione di cui ai comma  precedenti  non  e'  richiesta  per
comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non  superiore  alle
tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda  superiore  alle
tre tonnellate ma non  superiore  alle  venticinque,  partecipanti  a
regate. 
 
  A comandare o a prestare la loro opera per la  manovra  di  navi  a
vela di  stazza  lorda  non  superiore  alle  venticinque  tonnellate
partecipanti a regate  possono  essere  ammessi,  dalle  associazioni
nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto  anni,  ma  non
dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.