Art. 213.
(Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
cinquanta tonnellate).
Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia
proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di eta' ed ottenuta
l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
L'abilitazione al comando delle navi predette puo' essere altresi'
rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per
le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprieta' di
questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.
Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare
la loro opera per la manovra della nave stessa.
L'abilitazione di cui ai comma precedenti non e' richiesta per
comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle
tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a
regate.
A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a
vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni
nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non
dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.