Art. 216.
(Personale di camera e di famiglia).
Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta
tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere
imbarcate, in qualita' di personale di camera e di famiglia, persone
non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della
navigazione interna, purche' gia' al servizio del proprietario della
nave.