(Codice della navigazione-art. 216)
                              Art. 216. 
                (Personale di camera e di famiglia). 
 
  Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle  cinquanta
tonnellate se a vela, alle venticinque se  a  motore  possono  essere
imbarcate, in qualita' di personale di camera e di famiglia,  persone
non appartenenti alla gente di mare o al  personale  navigante  della
navigazione interna, purche' gia' al servizio del proprietario  della
nave.