(Codice della navigazione-art. 217)
                              Art. 217. 
(Costruzione di navi da diporto ad  opera  di  soci  di  associazioni
                       nautiche riconosciute). 
 
  I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono  progettare
e costruire navi da  diporto  di  stazza  lorda  non  superiore  alle
venticinque tonnellate.