(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 249)
                              Art. 249. 
                 (Capitano superiore di lungo corso) 

 
  I capitani di lungo corso, che abbiano  effettuato  dieci  anni  di
navigazione in  servizio  di  coperta  dopo  il  conseguimento  della
patente, dei quali almeno tre al comando  di  navi  non  inferiori  a
tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di  capitano
superiore di lungo corso. 
  Al capitano superiore di lungo corso e'  riservato  il  comando  di
navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle  ventimila
tonnellate, che abbiano  una  velocita'  superiore  alle  venticinque
miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza  lorda  superiore  alle
ventimila tonnellate. 
  Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dai corsi  normali
dell'accademia navale, iscritti  nei  ruoli  della  marina  militare,
possono conseguire il titolo di capitano  superiore  di  lungo  corso
qualora: 
    a) abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione  su  navi
militari o mercantili pari a quello stabilito  dal  primo  comma  del
presente  articolo  ed  abbiano  effettuato  il  periodo  di  comando
previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad  850  tonnellate
di dislocamento; 
    b) abbiano compiuto  con  esito  favorevole  il  corso  superiore
presso l'accademia navale. 
  La cancellazione  dai  ruoli  della  marina  militare  comporta  la
perdita del titolo  professionale  di  capitano  superiore  di  lungo
corso. 
  Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando  delle
navi di cui al  secondo  comma  del  presente  articolo  puo'  essere
affidato a capitani di lungo corso.