(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 251)
                              Art. 251. 
                  (Allievo capitano di lungo corso) 

 
  Per conseguire  il  titolo  di  allievo  capitano  di  lungo  corso
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani. 
  L'allievo capitano di lungo corso coadiuva gli ufficiali di coperta
nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti. 
  Gli  ufficiali  di   vascello   provenienti   dai   corsi   normali
dell'accademia navale, iscritti  nei  ruoli  della  marina  militare,
possono conseguire il titolo di  allievo  capitano  di  lungo  corso,
qualora abbiano sostenuto e superato con  esito  favorevole  apposito
esame secondo gli  speciali  programmi,  stabiliti  con  decreto  del
ministro per la marina mercantile  di  concerto  con  quello  per  la
difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave
comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici
e non in quelli dell'accademia navale.  La  cancellazione  dai  ruoli
della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di
allievo capitano di lungo corso.