Art. 253. (Padrone marittimo per il traffico) Per conseguire il titolo di padrone marittimo per il traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo per il traffico puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi da carico di stazza lorda non superiore a milleseicento tonnellate nel mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero; 2) assumere il comando di navi di qualsiasi tipo di stazza lorda non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo. Gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda i terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del Servizio di carriera, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempre che abbiano compiuto almeno quattro anni d'imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unita' navale.