(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 253)
                              Art. 253. 
                 (Padrone marittimo per il traffico) 

 
  Per conseguire il titolo  di  padrone  marittimo  per  il  traffico
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di  educazione
marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto
col ministro per la marina mercantile ovvero  la  licenza  di  scuola
media  inferiore  o  altro  titolo  equipollente  determinato   dalle
autorita' predette; 
    4) avere effettuato quattro anni di navigazione  in  servizio  di
coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il padrone marittimo per il traffico puo': 
    1) imbarcare come ufficiale su navi da carico di stazza lorda non
superiore a milleseicento tonnellate nel  mediterraneo  e,  fuori  di
esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero; 
    2) assumere il comando di navi di qualsiasi tipo di stazza  lorda
non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo. 
  Gli ufficiali del corpo equipaggi  marittimi  dei  servizi  nautici
(nocchieri) e i capi nocchieri di  prima,  seconda  i  terza  classe,
entro cinque anni dalla cessazione del Servizio di carriera,  possono
conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo,  sempre
che abbiano compiuto almeno quattro anni  d'imbarco,  dei  quali  non
meno di uno al comando di unita' navale.