(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 254)
                              Art. 254. 
                  (Padrone marittimo per la pesca) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  padrone  marittimo  per  la  pesca
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di imare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di  educazione
marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto
col ministro per la marina mercantile ovvero  la  licenza  di  scuola
media  inferiore  o  altro  titolo  equipollente  determinato   dalle
autorita' predette; 
    4) avere effettuato, in servizio  di  coperta,  quattro  anni  di
navigazione su navi addette alla pesca mediterranea, oppure tre  anni
di navigazione su navi da traffico e due anni di navigazione su  navi
addette alla pesca mediterranea; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il padrone marittimo per la pesca puo': 
    1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre 
gli stretti 
    2) assumere il comando di navi a vela, di qual siasi stazza e  di
navi a propulsione meccanica con apparato motore di  potenza  fino  a
quattrocento  cavalli  asse  o  cinquecento  cavalli  indicati,   per
l'esercizio della pesca nel Mediterraneo. 
  Gli ufficiali del corpo equipaggi  marittimi  dei  servizi  nautici
(nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe,  entro
cinque anni  dalla  cessazione  del  servizio  di  carriera,  possono
conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo,  sempre
che abbiano compiuto almeno quattro anni  d'imbarco,  dei  quali  non
meno di uno al comando di unita' navale.