Art. 256. (Marinaio autorizzato al piccolo traffico) Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto, nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al piccolo traffico puo' assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano; b) di rimorchiatori con apparato motore di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli indicati, nelle acque territoriali dello Stato. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.