Art. 257. (Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea) Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima, categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui due su navi addette alla pesca mediterranea; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo' assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano, di navi a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, anche se munite di motore ausiliario di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, e di navi a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a centoventi cavalli asse o centotrenta cavalli indicati. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.