(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 257)
                              Art. 257. 
           (Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  alla  pesca
mediterranea occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima, categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 
    4) avere effettuato quattro anni di navigazione  in  servizio  di
coperta, di cui due su navi addette alla pesca mediterranea; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea  puo'  assumere  il
comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo,  nelle  zone  a
nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra  il  settimo  e  il
ventesimo meridiano, di navi a vela di  stazza  lorda  non  superiore
alle cinquanta tonnellate, anche se munite di  motore  ausiliario  di
potenza non superiore  ai  centoventi  cavalli  asse,  e  di  navi  a
propulsione  meccanica  con  apparato  motore  di  potenza   fino   a
centoventi cavalli asse o centotrenta cavalli indicati. 
  I secondi capi ed i sergenti nocchieri  di  carriera  o  volontari,
entro cinque anni dalla cessazione del servizio,  possono  conseguire
senza esame il titolo di cui al presente  articolo,  purche'  abbiano
compiuto almeno quattro anni di imbarco.