Art. 259. (Capo barca per il traffico nello Stato) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando di navi, esclusi i rimorchiatori, di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione dei servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.