(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 259)
                              Art. 259. 
              (Capo barca per il traffico nello Stato) 

 
  Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello  Stato
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 
    4) avere effettuato trenta mesi di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il  comando
di navi, esclusi i rimorchiatori, di stazza  lorda  non  superiore  a
venticinque tonnellate, lungo le coste continentali e insulari  dello
Stato, entro i limiti del mare territoriale. 
  I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione
dei servizio, possono conseguire senza esami  il  titolo  di  cui  al
presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.