(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 260)
                              Art. 260. 
                 (Capo barca per il traffico locale) 

 
  Per conseguire il titolo di  capo  barca  per  il  traffico  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2)  non  avere  riportato   condanna   per   i   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 
    4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 
    5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio  di
coperta; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per il traffico locale puo' assumere  il  comando  di
navi di stazza  lorda  non  superiore  alle  venticinque  tonnellate,
addette al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate,
addette al trasporto di passeggeri,  nel  circondario  di  iscrizione
della nave e nei due limitrofi. 
  Il capo  barca  per  il  traffico  locale  puo'  altresi'  condurre
galleggianti di qualsiasi stazza.