Art. 260. (Capo barca per il traffico locale) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, nel circondario di iscrizione della nave e nei due limitrofi. Il capo barca per il traffico locale puo' altresi' condurre galleggianti di qualsiasi stazza.