Art. 261. (Capo barca per la pesca costiera) Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi a vela di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, e le navi a propulsione meccanica, con apparato motore di potenza fino a cinquanta cavalli asse, per l'esercizio della pesca lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.