(Allegato- art. 157)
                              Art. 157. 
 
  Agli  effetti  delle  disposizioni  dell'art.  156,  in   caso   di
trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute  le
formalita' stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma
dell'art. 120, prima di lasciare  l'ufficio,  deve  depositare  nella
cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso.  Deve
contestualmente  depositare  in  duplice   esemplare   il   prospetto
riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le
iscrizioni eseguite. 
  Un esemplare del  suddetto  prospetto  e'  trasmesso,  a  cura  del
cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio  al  quale
l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito. 
  Ogni ulteriore  attribuzione  sia  in  ordine  alla  determinazione
mensile dei  versamenti,  sia  riguardo  alla  liquidazione  annuale,
spetta agli organi competenti della nuova sede. 
  In caso di  cessazione  dal  servizio  per  morte,  collocamento  a
riposo,  destituzione  o  dispensa,  la  liquidazione  definitiva  e'
effettuata nel mese successivo a quello in cui si  e'  verificata  la
cessazione.